STATUTO ASSOCIAZIONE “STELLA ARGEADE”
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita l’Associazione Non Riconosciuta denominata “STELLA ARGEADE” successivamente indicata anche come “Associazione”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova (MN). L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie ed uffici in Italia e in altri Paesi esteri. La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo l’eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 2 – Finalità e principi
L’Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, anche con la partecipazione dei propri associati, mediante lo svolgimento di attività di divulgazione, formazione, informazione, ricerca e advocacy, promozione, tutela e valorizzazione, nonché attività finalizzate a rappresentare i diritti e gli interessi legittimi di cui l’Associazione si fa portatrice dinanzi alle Autorità, anche giurisdizionali, e le Istituzioni Pubbliche italiane, europee ed internazionali, con specifico riferimento ai seguenti “ambiti e materie”: cultura, scienza, sanità, sport, intrattenimento, arte, musica, spettacolo, turismo, ambiente, paesaggio e beni culturali, agricoltura e agrifood, nuove tecnologie, privacy, data protection e data governance, cybersecurity, reputazione online e offline, criminologia, intelligenza artificiale, proprietà intellettuale, diritti umani, civili, sociali e politici, parità di genere, diritti dei consumatori.
Art. 3 – Attività
Ai fini del perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: 1) Organizzazione e gestione di eventi, concerti e manifestazioni aventi carattere artistico e/o divulgativo e/o formativo con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto; 2) Attività formativa, rivolta a professionisti, aziende e privati in genere, predisposizione ed erogazione di corsi, convegni, dibattiti, master class, tavole rotonde Attività di informazione, formazione e divulgazione attraverso portali, newsletter, blog, forum, social networks, canali tematici sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto; 4) Attività editoriale: pubblicazione di collane editoriali, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; pubblicazione e edizione di manoscritti inediti; produzione e pubblicazione di registrazioni fonografiche su diversi supporti audio e video; 5) Attività di sperimentazione, ricerca, progettazione e innovazione tecnologica (modelli innovativi, algoritmi, software, applicazioni, linee guida e best practice operative) nelle materie che formano oggetto del presente statuto, oltre ai campi della chimica, fisica e informatica, quando siano collegate alle materie di interesse dell’Associazione; 6) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della parità di genere, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di strumenti informatici in genere, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto, anche tramite attività di advocacy e di strategic litigation; 7) Coinvolgimento e collaborazione con Istituzioni, Autorità Garante per la protezione dei dati personali e con le altre Autorità, Enti o Associazioni affini anche stranieri, con Istituti Scolastici e universitari, con Enti del Terzo Settore per il raggiungimento di obiettivi comuni e per valorizzare e rappresentare gli ambiti e le materie oggetto del presente Statuto; 8) Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi e delle finalità sopra descritte. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle oggetto dello Statuto, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l’Associazione può associarsi ad altri enti, con o senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. È esclusa ogni attività riservata per Legge agli iscritti ad Albi professionali.
Art. 4 – Svolgimento Attività
L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione può avvalersi della collaborazione, in via alternativa o cumulativa, di:1) soci e quanti, in modo volontario, offrono la loro disponibilità; 2) dipendenti e/o consulenti e/o lavoratori autonomi anche scelti tra i propri associati; 3) persone giuridiche; 4) dei contributi e finanziamenti concessi da Istituzioni o Enti pubblici, da privati e sostenitori, nonché del proprio patrimonio.
Art. 5 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati
Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti attuativi. Possono inoltre associarsi all’Associazione le Società ed altri enti, con personalità giuridica o meno, in veste di soci sostenitori, che abbiano superato una procedura di ammissione stabilita all’interno dei Regolamenti attuativi. Esse partecipano all’Associazione nella persona del loro rappresentante legale pro-tempore.
La domanda di ammissione all’Associazione è effettuata secondo le modalità e la procedura indicate nei regolamenti attuativi e deve essere corredata dalla dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, di osservare il presente Statuto e i regolamenti attuativi eventualmente approvati, nonché l’impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale. È compito del Consiglio Direttivo esaminare la domanda presentata e disporre in merito all’accoglimento o meno della stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato senza obbligo di motivazione. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.
L’Associazione deve sempre essere composta da almeno cinque associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno. Gli associati iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti. Gli associati minori di età non possono accedere alle cariche associative.
Ai fini meramente organizzativi possono essere previste diverse categorie di socio, in relazione alle diverse attività ed all’organizzazione interna dell’associazione; la denominazione di tali categorie di soci è individuata con delibera del Consiglio Direttivo. Le loro funzioni e responsabilità sono indicate all’interno dei Regolamenti Attuativi.
I soci possono essere: A) Soci Fondatori Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. B) Soci Ordinari I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d’ingresso e del contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione. C) Soci Onorari Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.D) Soci Sostenitori o Promotori Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
Gli associati hanno diritto di:1) partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 2) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi; 3) ratificare i componenti degli organi associativi e concorrere all’elettorato passivo, se maggiorenni; 4) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; 5) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto; 6) essere informati sull’attività associativa. Gli associati sono tenuti a: 1) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; 2) essere in regola con il versamento della quota associativa; 3) non compiere atti che possano in qualsiasi modo danneggiare gli interessi e l’immagine della Associazione; 4) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall’Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate; 5) partecipare alla vita associativa.
Art. 7 – Perdita della qualità di associato
La qualità di socio si perde per:
1) Decesso,
2) Decadenza per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale,
3) Recesso: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
4) Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell’associato sono esecutivi dal momento della comunicazione al socio. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione e gli eredi dell’associato deceduto non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente, il Segretario e il tesoriere.Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate nelle modalità stabilite con apposito regolamento.
Art. 9 – Assemblea – profili generali
L’Assemblea è costituita dagli associati dell’Associazione risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età intervenuto in Assemblea. Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa; Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. All’attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può essere portatore di un massimo di 5 deleghe. L’Assemblea degli associati è convocata dal residente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli associati ne faccia richiesta.
Art. 10 – Assemblea – costituzione e validità delle deliberazioni
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti deliberando sempre a maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria degli associati, nei casi in cui è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, ovvero sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza solo personale della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti deliberando sempre a maggioranza dei presenti. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalizzante. Le riunioni assembleari possono prevedere, ove previsto in seno al relativo avviso di convocazione, la partecipazione dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché i suddetti mezzi di telecomunicazione siano idonei a garantire la possibilità di identificazione dei partecipanti; in tali casi la riunione si intende formalmente tenuta presso la sede sociale.
Art. 11 – Competenze dell’Assemblea
L’ assemblea ordinaria: ratifica i componenti del Consiglio Direttivo; istituisce, nei casi previsti dal presente statuto, l’Organo di Controllo e ne nomina i componenti;
nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali; approva il bilancio o rendiconto di cassa; approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell’organo sociale competente; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto od essa sottoposti dal Consiglio direttivo;L’assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche dello statuto sociale; sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione; sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione e amministrazione della Associazione.
È composto da almeno 3 membri, di cui almeno 2/3 (due terzi) siano co-founder dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l’art. 2382 del Codice civile per le cause di ineleggibilità e decadenza. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che svolge anche funzioni di Vice-Presidente in caso di impedimento del Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo – convocazione e validità delle deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a un (1) giorno prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio e all’ammontare della quota associativa ove questa sia stabilita. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta in forma scritta. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il numero di voti favorevoli e di quelli contrari sia uguale, il voto del Presidente viene considerato doppio.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.
Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo: predispone il bilancio o rendiconto; dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
nomina il Segretario e il tesoriere; approva i regolamenti di attuazione dello Statuto, da sottoporre all’Assemblea nella prima riunione utile dopo la sua adozione; determina l’entità della quota associativa annuale; delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; determina l’indirizzo e la politica dell’Associazione; delibera l’adesione ad altre associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione delle finalità indicate nel presente Statuto; approva le richieste di iscrizione di nuovi associati; individua e regolamenta l’eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati; assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; vigila e controlla lo svolgimento delle attività specifiche dell’Associazione nel rispetto dello Statuto e delle vigenti disposizioni in materia; adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell’atto di delega. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei componenti in audio–video conferenza, a condizione che tale modalità si prevista nell’avviso di convocazione, che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, possano prendere visione dei documenti di cui si discute, possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto. Le adunanze del Consiglio Direttivo tenute per audio-video conferenza si intendono tenute presso la sede sociale.
Art. 15 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, quest’ultimo provvede alla sua sostituzione, mediante cooptazione. Il consigliere cooptato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo decade. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Consigliere più anziano di età.
Art. 16 – Del Presidente e del Segretario
Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l’attività dell’Associazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l’Associazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva l’immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario o, in assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano di età che ne fa le veci. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Segretario convocare, entro dieci (10) giorni, il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 17 – Libri sociali
L’associazione deve tenere: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi associativi.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse economiche da: quote versate dagli associati;
contributi di privati e società; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari; rendite patrimoniali e finanziarie; attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall’associazione; proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge; iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge. il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 19 – Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale almeno sette (7) giorni prima dell’Assemblea prevista per la sua approvazione. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme di legge. Il Consiglio Direttivo può redigere ove necessario inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d’anno.
Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione non riconosciuta, avente gli stessi scopi ed obiettivi, ed identificata in sede di Assemblea straordinaria degli associati. L’Assemblea, in seduta straordinaria, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle altre norme di legge vigenti in materia per le associazioni non riconosciute.